COS’E’ LA REVISIONE CONDOMINIALE
L’analisi congiunta degli articoli 1129, 1130 e 1130 bis del Codice Civile, consente di rilevare:
- i documenti obbligatori di cui l’amministratore deve garantire la puntuale cura e tenuta,
- i motivi di revoca giudiziale dell’amministratore,
- le modalità di redazione del rendiconto condominiale,
- l’obbligo di conservazione delle scritture del rendiconto condominiale per 10 anni,
- l’obbligo di conservazione delle pezze giustificative del rendiconto condominiale per 10 anni,
- i diritti di verifica e di accesso agli atti dei titolari di diritti reali e di godimento,
- i diritti di verifica e di accesso agli atti del revisore della contabilità condominiale,
- la possibile esistenza di un consiglio con funzioni consultive e di controllo sul rendiconto condominiale.
Il rendiconto condominiale è disciplinato dall’art.1130 bis del Codice Civile ed è tecnicamente normato nell’ambito della norma UNI 10801-2016 al punto 3.25:
RENDICONTO CONDOMINIALE: “Documento informativo che si compone di un registro della contabilità nel quale sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata e in uscita, un riepilogo finanziario nel quale sono annotati i crediti e i debiti, le giacenze di cassa e ogni altro dato inerente la situazione patrimoniale del condominio e della nota sintetica esplicativa che deve contenere indicazioni circa le modalità di gestione adottate, i rapporti in corso e le questioni pendenti.”
L’art.1130 bis prevede inoltre la possibilità di “verifica della contabilità condominiale”, da parte di un “revisore”.
Per comprendere cosa si intende per “verifica della contabilità condominiale”, e come debba materialmente espletarsi l’attività erogata da questa nuova figura professionale, il “revisore”, dobbiamo, anche in questo caso, fare riferimento alla norma tecnica UNI 10801-2016, che ci fornisce le linee guida al punto 3.32:
REVISIONE CONTABILE: “Processo sistematico di verifiche e controlli e relative evidenze per esprimere una valutazione, oggettiva rispetto ai criteri della verifica stessa, posto in essere da un soggetto terzo rispetto a chi ha redatto il rendiconto condominiale (preferibilmente indipendente e qualificato, composto anche da più individui) di carattere amministrativo, contabile, fiscale, contrattuale e gestionale. Detto processo ha l’obiettivo di verificare che quanto rappresentato nel rendiconto condominiale sia corrispondente o meno alla concreta realtà condominiale.”
I SERVIZI RELATIVI ALLA REVISIONE
- Revisione del rendiconto e della contabilità condominiale ex post
- Revisione del rendiconto e della contabilità condominiale in itinere
- Due Diligence fiscale
- Due Diligence documentale
- Due Diligence adempimenti Privacy
- Assistenza al passaggio consegne
- Assistenza nella predisposizione e nel deposito delle istanze di mediazione civile
- Assistenza tecnica nei procedimenti di mediazione civile
- Assistenza tecnica in giudizio
- Perizie e ricostruzioni contabili
- Assistenza / Efficientamento studio amministrativo
- Servizi di revisione dedicati alle agenzie immobiliari a supporto delle attività di compravendita e locazione
Destinatari dei servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- amministratori condominiali e immobiliari
- agenti immobiliari
- avvocati e consulenti del settore condominiale e immobiliare
- condomini
- conduttori
- altri titolari di diritti reali
- nonché a beneficio e tutela dei soggetti che a qualsivoglia titolo abbiano rapporti con le proprietà immobiliari
Fonte: IGM Point